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La distorsione del quadro giuridico del “genocidio”

Nonostante venga utilizzato dai promotori di GenoLIE, il termine “genocidio” non è sinonimo di uccisione di massa, né di una guerra con pesanti perdite tra i civili. Si tratta di un reato specifico con una definizione giuridica precisa, e il divario tra il suo uso comune e ciò che è richiesto in un’aula di tribunale è enorme. Persino le Nazioni Unite ammettono che l’uso e la comprensione comuni del termine – che sono stati significativamente distorti rispetto alla definizione giuridica – sono molto più ampi di quanto consentito dal diritto internazionale.[i]

Il crimine di genocidio è stato definito nella Convenzione sul genocidio del 1948, redatta a seguito dell’Olocausto. Ai sensi dell’articolo II, per genocidio si intendono determinati atti – uccidere, causare gravi danni, infliggere condizioni di vita distruttive – commessi «con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale».[ii]

Article II of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide adopted on December 9, 1948, by the United Nations
Traduzione dall’inglese dell’infografica: “Articolo II
Ai sensi della presente Convenzione, per genocidio si intende uno qualsiasi dei seguenti atti commessi con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale:
(a) l’uccisione di membri del gruppo;
(b)  lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
(c) l’imposizione deliberata al gruppo di condizioni di vita tali da provocarne la distruzione fisica, totale o parziale;
(d) l’imposizione di misure  miranti a impedire le nascite all’interno del gruppo;
(e) il trasferimento forzato di bambini da un gruppo a un altro
Articolo II della Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, adottata il 9 dicembre 1948 dalle Nazioni Unite. Fonte: ONU

L’elemento più cruciale di tale definizione è la parola «intento». La legge non si limita a chiedere se degli individui siano morti e in quale numero.. Chiede se l’autore del reato abbia agito con lo scopo specifico di distruggere un gruppo protetto in ragione della sua appartenenza a tale gruppo. Le stesse linee guida delle Nazioni Unite definiscono l’intenzionalità «l’elemento più difficile da determinare» e sottolineano che né la dispersione di un gruppo né la sua cancellazione culturale soddisfano tale requisito.[iii] Durante la stesura della Convenzione, i delegati hanno chiarito che le ingenti perdite civili durante la guerra non costituiscono – di norma – un genocidio.[iv]

I tribunali internazionali hanno applicato questo criterio in modo coerente e rigoroso.
Nel caso del 2007 Bosnia contro Serbia, la Corte internazionale di giustizia (ICJ) ha confermato che a Srebrenica si era verificato un genocidio – con l’uccisione di circa 8.000 uomini e ragazzi – ma ha rifiutato di ritenere la Serbia responsabile del suo compimento, constatando solo che essa non era riuscita a impedire il genocidio né a punire i responsabili.[v]

Nel caso del 2015 Croazia contro Serbia, la Corte internazionale di giustizia ha respinto le accuse di genocidio avanzate da entrambe le parti, stabilendo che nessuna delle due avesse dimostrato l’intenzione specifica.[vi] Il criterio stabilito dalla Corte in quel caso per dedurre l’intenzione genocida da un modello di condotta è che tale intenzione debba essere «l’unica deduzione che si possa ragionevolmente trarre».[vii] In altre parole, se esiste qualsiasi altra spiegazione ragionevole per la condotta, l’accusa di genocidio non regge dal punto di vista giuridico.

Nel caso di Gaza – dove il termine giuridico di genocidio è stato ampiamente distorto – la tesi del genocidio crolla sotto il peso del proprio stesso criterio, poiché è disponibile e ampiamente documentata una deduzione alternativa e del tutto ragionevole:

  1. Israele ha intrapreso la guerra in seguito agli attacchi di Hamas contro i propri civili, per smantellare Hamas e garantire il rilascio degli ostaggi.
  2. Il bilancio delle vittime civili è stato una conseguenza dei combattimenti urbani contro un nemico che si nasconde deliberatamente e cinicamente tra la propria popolazione.
  3. Poiché un obiettivo bellico legittimo a seguito di un massacro dei propri civili costituisce una spiegazione ragionevole della condotta di Israele, l’intento genocida non può essere l’unica deduzione ragionevole. Pertanto, in base allo stesso criterio applicato dalla Corte internazionale di giustizia, l’argomentazione relativa al genocidio non regge.
  4. Inoltre, durante tutta la guerra a Gaza, Israele ha compiuto sforzi straordinari per ridurre al minimo le vittime civili, anche inviando numerosi avvertimenti prima di ogni attacco e seguendo rigide regole di ingaggio, persino quando ciò metteva a rischio i propri civili e soldati. Nessuna di queste azioni è compatibile con un intento genocida.

I sostenitori di «Gaza GenoLIE» sostengono che la Corte internazionale di giustizia abbia già convalidato l’accusa di genocidio, il che costituisce un’ulteriore menzogna. Nel gennaio 2024, la Corte ha ritenuto che alcuni dei diritti che il Sudafrica cercava di tutelare fossero «plausibili» e ha ordinato misure provvisorie.[viii] Tale accertamento di plausibilità riguarda i diritti dei palestinesi in quanto gruppo protetto, ma non costituisce un accertamento del fatto che si stia presumibilmente commettendo un genocidio.[ix] I giudici della Corte internazionale di giustizia hanno persino sottolineato il divario tra la soglia prevista in quella fase preliminare e il criterio molto più rigoroso richiesto per accertare l’intento genocida.[x] Il diritto internazionale deve essere preso sul serio, non distorto e romanzato per diffondere false accuse di genocidio volte a demonizzare lo Stato ebraico e il suo popolo, che conoscono fin troppo bene il più grave tra tutti i crimini internazionali.

Il “genocidio di Gaza” è una delle più grandi menzogne del XXI secolo. È stato inventato e diffuso da reti antisioniste e antisemite all’indomani del massacro del 7 ottobre per impedire a Israele di salvare i propri ostaggi, delegittimare lo Stato ebraico e alimentare l’antisemitismo globale.

Leggi l’articolo successivo per saperne di più sul puzzle della «GenoLIE di Gaza».


[i] «Definizioni di genocidio e crimini correlati», Nazioni Unite. https://www.un.org/en/genocide-prevention/definition

[ii] Ibid., citando la Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, art. II, 1948.

[iii] Ibid.

[iv] Goda, «The Genocide Libel», ISCA 2025-3, che cita i Lavori Preparatori della Convenzione. https://isca.indiana.edu/publication-research/research-paper-series/norman-jw-goda-research-paper.html

[v] Applicazione della Convenzione sul genocidio (Bosnia contro Serbia), sentenza della Corte internazionale di giustizia, 26 febbraio 2007. https://www.icj-cij.org/node/101888

[vi] Croazia contro Serbia, sentenza della Corte internazionale di giustizia, 3 febbraio 2015; sintesi della sentenza. https://www.icj-cij.org/case/118

[vii] Ibid.

[viii] Sudafrica contro Israele, Ordinanza della Corte internazionale di giustizia sulle misure provvisorie, 26 gennaio 2024. https://www.icj-cij.org/node/203447

[ix] Sulla distinzione relativa alla «plausibilità dei diritti», «Implausible Confusion: The Meaning of ‘Plausibility’», EJIL: Talk! https://www.ejiltalk.org/implausible-confusion-the-meaning-of-plausibility-in-the-icjs-provisional-measures/

[x] Dichiarazione del giudice Nolte, allegata all’ordinanza del 26 gennaio 2024 https://www.icj-cij.org/node/203447